IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
  Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 699;
  Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469;
  Vista   la  legge  8 dicembre  1970,  n.  996,  ed  in  particolare
l'articolo 13, terzo comma;
  Visto  l'articolo  17  del  decreto-legge  4 agosto  1987,  n. 325,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402;
  Visto l'articolo 35 della legge 5 dicembre 1988, n. 521;
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.
512,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.
609;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000,
n. 362;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 24 novembre 2003;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 gennaio 2004;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con il
Ministro per la funzione pubblica;

                              E m a n a

                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.

                        Personale volontario

  1.  Le  disposizioni  del  presente  regolamento  si  applicano  al
personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  2. Il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
e' costituito da:
    a) vigili  volontari  iscritti,  a  domanda,  negli  elenchi  dei
comandi provinciali, ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 dicembre
1970, n. 996;
    b) ex vigili volontari ausiliari di leva iscritti d'ufficio negli
elenchi dei comandi provinciali ai sensi dell'articolo 12 della legge
8 dicembre 1970, n. 996.
  3.  Il personale volontario non e' vincolato da rapporto di impiego
con  l'amministrazione  ed  e'  chiamato a svolgere temporaneamente i
propri  compiti  ogni  qualvolta  se  ne  manifesti  il  bisogno,  in
conformita'  a  quanto  disposto  dagli  articoli 14 e 70 della legge
13 maggio 1961, n. 469.
 
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   in  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

          Note alle premesse:

              - Il comma quinto dell'art. 87 della Costituzione della
          Repubblica   italiana   conferisce   al   Presidente  della
          Repubblica  il potere di promulgare le leggi e di emanare i
          decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
              - Si  riporta  il  testo vigente dell'art. 17, comma 1,
          della    legge   23 agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri):
              «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
          per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge».
              - La  legge 27 dicembre 1941, n. 1570, reca: «Norme per
          l'organizzazione dei servizi antincendi».
              - Il  regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, reca: «Norme
          sullo  stato  giuridico  e  sul  trattamento  economico del
          personale  non  statale  del Corpo nazionale dei Vigili del
          fuoco».
              - La  legge  13 maggio 1961, n. 469, reca: «Ordinamento
          dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei Vigili del
          fuoco   e  stato  giuridico  e  trattamento  economico  del
          personale  dei  sottufficiali,  vigili  scelti e vigili del
          Corpo nazionale dei Vigili del fuoco».
              - Si  riporta il testo dell'art. 13, terzo comma, della
          legge  8 dicembre  1970,  n.  996  (Norme  sul  soccorso  e
          l'assistenza delle popolazioni colpite da calamita):
              «Le  norme  sull'avanzamento  del  personale volontario
          saranno  stabilite  dal regolamento del Corpo nazionale dei
          Vigili del fuoco».
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 17 del decreto-legge
          4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  3 ottobre  1987,  n.  402 (Disciplina temporanea dei
          corsi  per  l'accesso  ai  ruoli  della  Polizia di Stato e
          provvedimenti  urgenti  a  favore  del  Corpo nazionale dei
          Vigili del fuoco):
              «Art.  17  (Iscrizione  a domanda nei quadri dei vigili
          del  fuoco).  -  1. Per l'iscrizione, a domanda, nei quadri
          dei  vigili  del  fuoco  volontari  del Corpo nazionale dei
          Vigili  del  fuoco,  si  applicano  i  limiti  di eta' e le
          relative  elevazioni  consentite ai fini dell'ammissione ai
          concorsi  pubblici per l'accesso agli impieghi civili delle
          amministrazioni dello Stato.
              2.  Nulla  e'  innovato  per  il personale iscritto nei
          quadri  al  termine del servizio militare di leva, prestato
          nel  Corpo  nazionale  dei Vigili del fuoco, ai sensi della
          legge  13 ottobre 1950, n. 913, e successive modificazioni,
          e per l'iscrizione degli ufficiali volontari».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  35  della  legge
          5 dicembre  1988,  n.  521  (Misure  di potenziamento delle
          Forze  di  polizia  e  del  Corpo  nazionale dei Vigili del
          fuoco):
              «Art. 35 (Disciplina per il personale volontario). - 1.
          Il  personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del
          fuoco  che  viola i propri doveri e' soggetto alle seguenti
          sanzioni disciplinari:
                a) censura inflitta per lievi trasgressioni;
                b) sospensione  dai  richiami  da 1 a 5 anni inflitta
          per  le  mancanze  di  cui  agli articoli 80 e 81 del testo
          unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
          10 gennaio 1957, n. 3;
                c) radiazione inflitta:
                  1) per maggiore gravita' delle infrazioni che danno
          luogo alla sospensione dai richiami;
                  2) per le mancanze previste dall'art. 84 del citato
          testo unico.
              2.   Incorrono,  altresi',  nella  radiazione,  esclusa
          qualunque procedura disciplinare:
                a) coloro   che  hanno  subito  condanne  penali  per
          delitti dolosi;
                b) coloro  che  siano  stati  destituiti o dispensati
          dall'impiego presso una pubblica amministrazione.
              3.  Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di
          cui  al presente articolo e' regolato dalle norme in vigore
          per   gli   impiegati   civili   dello   Stato,  in  quanto
          compatibili.
              4.   La  competenza  in  materia  disciplinare  per  il
          personale   volontario  e'  devoluta  alla  commissione  di
          disciplina del personale permanente.
              5.  Il  personale  volontario  puo'  essere sospeso dai
          richiami,  con  decreto  ministeriale, ove sia sottoposto a
          procedimento  penale per reati particolarmente gravi, o per
          gravi  motivi  anche  prima  che sia esaurito o iniziato il
          procedimento disciplinare».
              - La legge 24 febbraio 1992, n. 225, reca: «Istituzione
          del Servizio nazionale della protezione civile».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1,  comma  6,  del
          decreto-legge  1° ottobre  1996,  n.  512,  convertito, con
          modificazioni,   nella   legge  28 novembre  1996,  n.  609
          (Disposizioni   urgenti   concernenti   l'incremento  e  il
          ripianamento  di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei
          Vigili   del   fuoco  e  misure  di  razionalizzazione  per
          l'impiego del personale nei servizi d'istituto):
              «6.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data di entrata in
          vigore  della  legge  di  conversione del presente decreto,
          viene  emanato, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della legge
          23 agosto  1988,  n.  400, il regolamento recante norme sul
          «reclutamento,    sull'avanzamento   e   sull'impiego   del
          personale  volontario  del  Corpo  nazionale dei Vigili del
          fuoco»,  in  attuazione dell'art. 13 della legge 8 dicembre
          1970, n. 996».
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre
          2000,   n.   362,  reca:  «Regolamento  recante  norme  sul
          reclutamento,   avanzamento   ed   impiego   del  personale
          volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco».
              - Il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165, e
          successive    modificazioni,    reca:    «Norme    generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche».
              - La   legge  15 maggio  1997,  n.  127,  e  successive
          modificazioni,  reca:  «Misure  urgenti  per lo snellimento
          dell'attivita'   amministrativa   e   dei  procedimenti  di
          decisione e controllo».
          Note all'art. 1:
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 12 e 13 della
          legge 8 dicembre 1970, n. 996:
              «Art.  12.  -  1. I vigili ausiliari di leva, arruolati
          nel  Corpo  nazionale  dei  Vigili del fuoco ai sensi della
          legge  1° ottobre 1950, n. 913, e successive modificazioni,
          militari  di  leva  a tutti gli effetti, sono, all'atto del
          congedamento,  iscritti negli appositi quadri del personale
          volontario  dei  comandi  provinciali di residenza, fino al
          compimento  dei  limiti  di  eta'  previsti  dalle  vigenti
          disposizioni  per  il  collocamento in congedo assoluto dei
          militari dell'Esercito.
              2.  Il  personale  di  cui al primo comma finche' resta
          iscritto  nei quadri dei comandi provinciali dei vigili del
          fuoco  e' esonerato dai richiami alle armi per istruzioni e
          dal richiamo in caso di mobilitazione.
              3.  I  richiami  in servizio del personale predetto, ai
          fini   dell'addestramento   nei  servizi  della  protezione
          civile,   sono   effettuati,   su  proposta  del  Ministero
          dell'interno,  dal  Ministero della difesa, in applicazione
          delle   disposizioni  degli  articoli 119  e  seguenti  del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964,
          n. 237».
              «Art.  13.  -  Il  Ministero  dell'interno  provvede al
          reclutamento  del  personale  volontario  fra  i  cittadini
          italiani  che  ne facciano domanda e che, oltre a tutti gli
          altri   requisiti   previsti   dal  regolamento  del  Corpo
          nazionale  dei  Vigili  del fuoco, non abbiano superato gli
          anni 40 se ufficiali e gli anni 30 se vigili.
              Il  personale  volontario  e'  iscritto  nei quadri dei
          comandi provinciali in ordine di grado e di anzianita'.
              Le  norme  sull'avanzamento  del  personale  volontario
          saranno  stabilite  dal regolamento del Corpo nazionale dei
          Vigili del fuoco.
              Fino  a  quando  non  sara'  emanato  tale regolamento,
          continuano   ad   applicarsi,   per   il   reclutamento   e
          l'avanzamento  del  personale volontario, per quanto non in
          contrasto con le successive norme di legge, le disposizioni
          del regio decreto 16 marzo 1942, n. 699».
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 14 e 70 della
          legge 13 maggio 1961, n. 469:
              «Art.  14.  -  1.  Il personale del Corpo nazionale dei
          Vigili  del  fuoco  si  distingue in personale permanente e
          volontario.
              2.  Il personale permanente dedica la propria attivita'
          in modo esclusivo e continuativo al servizio.
              3. Il personale volontario non e' vincolato da rapporto
          di  impiego; esso e' chiamato a prestare servizio ogni qual
          volta  se  ne  manifesti il soggetto agli obblighi previsti
          dalla presente legge».
              «Art.  70.  -  1. Il  personale  volontario e' tenuto a
          frequentare  periodici  corsi  di  addestramento  secondo i
          programmi stabiliti dal Ministero dell'interno.
              2. In occasione di pubbliche calamita' o catastrofe, il
          personale  volontario  puo'  essere  richiamato in servizio
          temporaneo e destinato in qualsiasi localita'.
              3. Il   personale   volontario  puo',  inoltre,  essere
          chiamato  in  servizio  temporaneo,  nel  limite massimo di
          venti giorni all'anno, in caso di particolari necessita'.
              4. Nei  casi  previsti  dai  precedenti  commi e per lo
          svolgimento   di   servizio   di  soccorso  effettuato  dal
          personale  volontario  in  attivita'  presso  gli  appositi
          distaccamenti  del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, le
          amministrazioni  statali, gli enti pubblici e privati e gli
          altri   datori   di  lavoro  hanno  l'obbligo  di  lasciare
          disponibili  i  propri  dipendenti  ai  quali  deve  essere
          conservato il posto occupato».